Art. 5 1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ne' vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.