Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'. 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unita' ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.