Art. 6 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori  agricolo  e  turistico-alberghiero,  i  cittadini  stranieri
residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori  subordinati  stagionali  cittadini  dei  Paesi   indicati
all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.500  unita'  per  i  lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1,  lettera
a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' inoltre riservata per il  settore  agricolo,  una  quota
di 22.000  unita'  ai  lavoratori  stranieri,  cittadini  dei   Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla
osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale,
siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri,  Alleanza  delle
cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento
di assunzione dei lavoratori fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei
rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di
comunicazione previsti dalla normativa vigente.