Art. 7 
 
  1. I termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00  del  sessantesimo  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle
rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.