Art. 8 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del
lavoro, le Regioni e le Province autonome. 
  2. Trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle
effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori  stranieri
formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.