Art. 2 
 
  1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire  personalmente,
il Sottosegretario di Stato e' delegato ad  intervenire  alla  Camera
dei deputati e al Senato  della  Repubblica,  in  rappresentanza  del
Ministro, per i lavori parlamentari. 
  2. Resta salva la  facolta'  di  delegare  di  volta  in  volta  al
Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti. 
    Roma, 24 novembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 45