Art. 2 1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, il Sottosegretario di Stato e' delegato ad intervenire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari. 2. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti. Roma, 24 novembre 2022 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 45