Art. 2
All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come
modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai fini
della riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle
attivita' produttive", art. 19 "Somme versate dalle imprese
interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e
infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto
2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo
32 - Denominazione: Somme versate dalle imprese interessate alla
realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture
energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, da riassegnare secondo le modalita' previste dalla legge
medesima.»;
al comma 3 le parole «Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione
generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica».