Art. 4 
 
        Modalita' di trasmissione del titolo e della domanda 
 
  1. Il titolo  e'  trasmesso  per  via  telematica  unitamente  alla
relativa  domanda,  anche  ai  fini   dell'eventuale   richiesta   di
registrazione, quando sono rispettate le specifiche tecniche allegate
al presente provvedimento.