Art. 5
Modalita' di registrazione del titolo
1. La registrazione del titolo e' consentita esclusivamente con
modalita' telematiche, ad esclusione dei provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente.
2. La registrazione del titolo, ove richiesta con le modalita'
telematiche di cui all'art. 4 del presente provvedimento, avviene a
seguito della trasmissione e si considera effettuata nel momento in
cui i dati, compresi quelli relativi alle modalita' di pagamento di
cui all'art. 6, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo.
L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art.
16, comma 4, del TUR, attesta la registrazione di ogni singolo titolo
mediante le apposite ricevute di cui all'art. 7.
3. L'inserimento della formalita' nel registro pegni potra' essere
effettuata solo a fronte del titolo in regola con la disciplina
dell'imposta di registro.