Art. 5 
 
                Modalita' di registrazione del titolo 
 
  1. La registrazione del titolo  e'  consentita  esclusivamente  con
modalita' telematiche, ad esclusione dei provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente. 
  2. La registrazione del titolo,  ove  richiesta  con  le  modalita'
telematiche di cui all'art. 4 del presente provvedimento,  avviene  a
seguito della trasmissione e si considera effettuata nel  momento  in
cui i dati, compresi quelli relativi alle modalita' di  pagamento  di
cui all'art. 6, sono correttamente ricevuti dal sistema  informativo.
L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di  cui  all'art.
16, comma 4, del TUR, attesta la registrazione di ogni singolo titolo
mediante le apposite ricevute di cui all'art. 7. 
  3. L'inserimento della formalita' nel registro pegni potra'  essere
effettuata solo a fronte del  titolo  in  regola  con  la  disciplina
dell'imposta di registro.