Art. 6 
 
       Modalita' di pagamento telematico di tributi e diritti 
 
  1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione del titolo
e per l'esecuzione della  formalita'  avviene  secondo  le  modalita'
stabilite con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento. 
  2. Gli uffici competenti controllano la corretta liquidazione e  la
regolarita' delle somme versate per la registrazione del titolo e per
l'esecuzione della formalita' e  richiedono,  in  caso  di  omesso  o
insufficiente versamento, le maggiori somme e gli eventuali interessi
e sanzioni, ove dovuti. 
  3. Ai fini del pagamento di quanto dovuto,  e'  possibile  imputare
gli  importi  gia'  versati  nel  caso  di  domanda   rifiutata   dal
conservatore ai sensi  dell'art.  8  del  regolamento,  salvi  quelli
relativi all'imposta di bollo gia' assolta.