Art. 6 Modalita' di pagamento telematico di tributi e diritti 1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalita' avviene secondo le modalita' stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento. 2. Gli uffici competenti controllano la corretta liquidazione e la regolarita' delle somme versate per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalita' e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, le maggiori somme e gli eventuali interessi e sanzioni, ove dovuti. 3. Ai fini del pagamento di quanto dovuto, e' possibile imputare gli importi gia' versati nel caso di domanda rifiutata dal conservatore ai sensi dell'art. 8 del regolamento, salvi quelli relativi all'imposta di bollo gia' assolta.