Art. 7 
 
                              Ricevute 
 
  1. L'Agenzia delle entrate  attesta,  mediante  apposite  ricevute,
l'avvenuta  ricezione  del  titolo,  le  informazioni  riguardanti  i
pagamenti  delle  somme  addebitate,  nonche'  la  registrazione  con
relativa data ed estremi. 
  2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto  che
ha effettuato la trasmissione di cui all'art. 4.