Art. 7
Ricevute
1. L'Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute,
l'avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i
pagamenti delle somme addebitate, nonche' la registrazione con
relativa data ed estremi.
2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che
ha effettuato la trasmissione di cui all'art. 4.