Art. 7 Ricevute 1. L'Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute, l'avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i pagamenti delle somme addebitate, nonche' la registrazione con relativa data ed estremi. 2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione di cui all'art. 4.