Art. 8 
 
                 Restituzione per via telematica del 
                 certificato di eseguita formalita' 
 
  1. Il  certificato  di  eseguita  formalita'  e'  sottoscritto  dal
conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente  la
formalita' tramite il servizio telematico con indicazione della  data
e del numero di iscrizione. 
  2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i  titoli  e
le  domande  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,   del   regolamento,
restituisce al  richiedente,  per  via  telematica,  la  domanda  con
l'indicazione dei motivi di rifiuto.