Art. 8 Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita' 1. Il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente la formalita' tramite il servizio telematico con indicazione della data e del numero di iscrizione. 2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli e le domande ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento, restituisce al richiedente, per via telematica, la domanda con l'indicazione dei motivi di rifiuto.