Art. 8
Restituzione per via telematica del
certificato di eseguita formalita'
1. Il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal
conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente la
formalita' tramite il servizio telematico con indicazione della data
e del numero di iscrizione.
2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli e
le domande ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento,
restituisce al richiedente, per via telematica, la domanda con
l'indicazione dei motivi di rifiuto.