Art. 2
Regime transitorio ed entrata in vigore
1. Il testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli
allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.
2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico si
applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle
ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto
nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal
testo unico, di cui al successivo comma 3, nonche' le ordinanze
speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in
deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 77 del
2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di
competenza territoriale.
3. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo
l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti:
ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni;
allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;
ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto
di concessione del contributo, restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti
nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti
alla data di rilascio del contributo.
5. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente
alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi
la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della
presentazione della domanda.
6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, e' comunque ammessa
la facolta', su istanza dell'avente titolo, di ripresentare la
domanda ai sensi del testo unico.
7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di
entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni
sulla base della tecnica della novellazione delle norme del testo
unico.