Art. 2 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione
degli interventi e dei servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016,  per  l'annualita'  2022,  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e nelle forme di confronto con  le  autonomie
locali  individuate  in  ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,
prevedendo  comunque  il  coinvolgimento  delle   organizzazioni   di
rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli
interventi di  cui  al  presente  decreto  si  inserisce  nella  piu'
generale programmazione delle risorse afferenti  al  Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali,  nonche'  nella   programmazione   degli
interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo  le
modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 
  2. Gli indirizzi di programmazione, redatti  nell'allegato  B,  che
forma parte integrante del presente decreto, devono contenere: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione socio-sanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; 
  3. La programmazione di cui al comma 1  del  presente  articolo  e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della
Corte dei conti del presente decreto.  Successivamente  il  Ministero
medesimo procede all'erogazione delle risorse  spettanti  a  ciascuna
regione per l'anno 2022, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  3,
comma 1, una volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
abilitazione da  parte  della  regione,  la  coerenza  del  programma
attuativo con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre
2016.