Art. 8 
 
                    Procedure per la valutazione 
                        ambientale strategica 
 
  1. Ove sussistano le  condizioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,
decreto-legge n. 189/2016, le  procedure  di  valutazione  ambientale
strategica ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  devono
essere concluse,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  entro  il
termine massimo di trenta  giorni  dalla  attivazione  delle  stesse,
comprensivi della fase di consultazione del pubblico,  ove  prevista,
non inferiore a dieci giorni.