Art. 8 Procedure per la valutazione ambientale strategica 1. Ove sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, le procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.