Art. 2 
 
                             Governance 
 
  1. In relazione agli interventi oggetto della  presente  ordinanza,
il sub Commissario, l'USR e  il  Comune  adottano,  ciascuno  per  le
rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi  ed  esercitano
ogni altro potere di gestione, anche in  via  sostitutiva,  utili  ai
fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra  la
ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla
presente ordinanza. 
  2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante
al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: 
    a)  l'USR  garantisce  la  supervisione   degli   interventi   di
ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia
rispettato; 
    b) il Comune contribuisce in maniera attiva  alla  ricostruzione,
promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione; 
    c) i privati e i progettisti dai medesimi  incaricati  provvedono
alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 e  si  attengono  al  cronoprogramma  generale  della
ricostruzione. 
  3. Nell'ambito della ricostruzione pubblica  i  soggetti  attuatori
hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di
gestione e  coordinamento  degli  interventi  medesimi,  di  stazione
appaltante nonche' di  monitoraggio  finanziario  e  attuativo  degli
interventi. Essi si interfacciano con il sub Commissario  e  adeguano
le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli
interventi a quelle della ricostruzione complessiva come  individuate
dal sub Commissario.