Art. 2 Governance 1. In relazione agli interventi oggetto della presente ordinanza, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: a) l'USR garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato; b) il Comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione. 3. Nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il sub Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.