Art. 5 
 
                Struttura di monitoraggio e supporto 
                    al complesso degli interventi 
 
  1. Per il monitoraggio  ed  il  supporto  dei  processi  tecnici  e
amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i
soggetti attuatori e l'USR Umbria quale soggetto  coordinatore  della
ricostruzione  privata,  opera  una  struttura  coordinata  dal   sub
Commissario  e  composta   da   professionalita'   qualificate,   ove
occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo
periodo,  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  e  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti  in  materia  di  incompatibilita'  e  conflitto
d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del  2  per  cento
dell'importo dei lavori con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2. 
  2.  Le  professionalita'  di   cui   al   comma   1,   nelle   more
dell'attivazione  delle  convenzioni  di  cui  all'art.   8,   ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di  euro  150.000  nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
    b) mediante avviso da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di  contratti  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di  cui  al
comma 2, il sub Commissario, su delega  alla  stipula  da  parte  del
Commissario provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei
relativi  contratti  o  a  conferire  appositi  incarichi  di  lavoro
autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  4.  Per  il  monitoraggio  e  la  gestione   delle   attivita'   di
ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario  puo'  stipulare
appositi accordi o convenzioni con enti  o  societa'  pubbliche  o  a
controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti  attuatori  di
servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a  BIM  e
rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con  oneri  a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.