Art. 5 Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi 1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2. 2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. Per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti attuatori di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.