Art. 6 Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata 1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione e' individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in raccordo con il Comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare: a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica; b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria; d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020. 3. Con riferimento agli interventi prioritari, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.