Art. 7 
 
                  Disposizioni per l'accelerazione 
                     della ricostruzione privata 
 
  1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata  si
svolgono secondo i principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine
di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della
ricostruzione. 
  2.  Al  fine  di  superare  eventuali  criticita'   connesse   alla
realizzazione  degli  interventi,  in  tutti  i  casi  di   effettiva
necessita'  in  cui  emergano  incertezze  in  ordine   ai   corretti
riferimenti geometrici relativi al  perimetro  ed  al  posizionamento
dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati
di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,  certificano  lo
stato  legittimo  dell'immobile  o   dell'unita'   immobiliare   come
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto  la  costruzione;
in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e'  resa  dalle
informazioni  catastali  di  primo  impianto  o  da  altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata la provenienza. 
  3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al
comma 2, il Comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi,
pubblici o privati,  fornisce  ai  professionisti  incaricati,  prima
dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla  corretta
identificazione della esatta localizzazione dell'edificio  anche  con
parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e
superfici preesistenti e senza pregiudizio per i  diritti  dei  terzi
dei suddetti parametri,  al  fine  della  redazione  del  progetto  a
corredo dell'istanza di concessione del contributo. 
  4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione
dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge  n.  189
del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono  con  atto  del
Comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della  legge  n.  241  del
1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione,  il  Comune
adotta un provvedimento motivato di ricognizione e  accertamento  del
sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del  presente  comma
sono  depositati   in   Conservatoria   e   costituiscono   documento
propedeutico all'adozione del decreto di concessione del  contributo,
di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla
base dei rilievi topografici realizzati con  le  modalita'  descritte
dal medesimo comma 1. 
  5. Sono altresi' oggetto dell'atto di  cui  al  comma  2  eventuali
modifiche    al    perimetro    originario    dell'edificio    ovvero
dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.