Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione e'
fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla
fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati
in virtu' di un'autorizzazione generale o di una concessione di
diritti d'uso ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto
economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i
principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato
prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente
alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali
obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.