Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati
anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del
contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere
utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom -
Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative
istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui
ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari
o inferiore a euro 500.000,00.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente
in via telematica attraverso l'apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche'
l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e
30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.