Art. 4
Disposizioni finali
1. Gli aiuti connessi alla garanzia rilasciata della Sezione Sisma
2016 sono concessi nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di
stato ed in particolare dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n.
1408/2013 e n. 717/2014 come aiuti «de minimis» o nel rispetto dei
regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
(«regolamenti di esenzione»), in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero nel
rispetto di altri regimi di aiuto comunicati dalla Commissione
europea.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza
si rinvia alle norme nazionali e di diritto dell'Unione europea, per
quanto applicabili.