IL MINISTRO 
                  DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in  particolare
l'art. 2, comma 1; 
  Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2094  del  Consiglio
che istituisce uno strumento dell'Unione europea per  la  ripresa,  a
sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la  ripresa
e la resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2106 della
Commissione che integra il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.  241
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  stabilendo  gli  indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 28 aprile 2021,  n.  695  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca
e  innovazione  Horizon  Europe  e  ne   stabilisce   le   norme   di
partecipazione e diffusione  e  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.
1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento  (UE)  28
aprile 2021, n. 695 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che
stabilisce che «Le attivita' del programma sono realizzate  in  primo
luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti  e  competitivi,
anche nel quadro di missioni e di partenariati europei», e l'art.  10
dello stesso regolamento, che individua le  forme  di  partecipazione
dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche  che
questi devono avere; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata  all'Italia  dal  segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto, in particolare,  l'investimento  2.2  «Partenariati  per  la
ricerca e l'innovazione - Horizon Europe», previsto nell'ambito della
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» del  predetto  piano  che  vede  il  coinvolgimento  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il  principio  di  parita'  di  genere,  l'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani, il superamento del divario  territoriale,
nonche'  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico   e
digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al  regolamento  (UE)
12  febbraio  2021,  n.  241  che  stabiliscono   rispettivamente   i
coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed  il  coefficiente
per il calcolo del sostegno alla transizione digitale; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e  gli  Stati  membri
coordinano  la  loro  azione  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico per  garantire  la  coerenza  reciproca  delle  politiche
nazionali e della politica dell'Unione», all'art. 185 stabilisce  che
«Nell'attuazione  del  programma  quadro  pluriennale  l'Unione  puo'
prevedere,  d'intesa   con   gli   Stati   membri   interessati,   la
partecipazione a programmi di ricerca  e  sviluppo  avviati  da  piu'
Stati membri, compresa la partecipazione  alle  strutture  instaurate
per l'esecuzione di detti  programmi»  nonche',  per  le  partnership
istituzionalizzate, all'art. 187 prevede che  «L'Unione  puo'  creare
imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria  alla  migliore
esecuzione  dei  programmi  di  ricerca,   sviluppo   tecnologico   e
dimostrazione dell'Unione»; 
  Visto il regolamento (UE) 18 giugno  2020  n.  852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione  del  4
giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche'
ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo
(DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli  obiettivi
di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti  e  dei  rischi
ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 4 giugno  2021,  n.  2139  della
Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i  criteri  di  vaglio  tecnico  che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C  58/01,  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli  elementi
di prova per la valutazione di fondo DNSH; 
  Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n.  1046  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  le  regole   finanziarie
applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione,  che   modifica   i
regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e  la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  22  del  5
febbraio 2018 che reca «Criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento  europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016,  n.  679  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo  2021,  n.  523  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V, punto  B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  2021/C  280/01,  recante
«Orientamenti tecnici sulla  verifica  della  sostenibilita'  per  il
Fondo InvestEU»; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  3  marzo  2014,  n.  480  della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 138 del 13 maggio 2014 e, in particolare, l'art. 20 che prevede che
i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di
un tasso forfettario stabilito conformemente all'art.  29,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 17 giugno  2014,  n.  651  della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede che gli  importi  dei
costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni
semplificate in  materia  di  costi  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a  condizione  che
l'operazione  sia  sovvenzionata  almeno  in  parte   da   un   fondo
dell'Unione  che  consente   il   ricorso   alle   suddette   opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli
articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni  per  ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis  in
cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei  progetti  che
abbiano  ricevuto  il  marchio  di  eccellenza  in  seguito   a   una
valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto il regolamento (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio che
istituisce l'impresa comune europea High Performance Computing  JU  e
che abroga il regolamento UE n. 2018/1488; 
  Visto il regolamento (UE) 19 novembre 2021, n. 2085  del  Consiglio
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Horizon  Europe,  che
abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007,  (UE)  n.  557/2014,  (UE)  n.
558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE)
n. 642/2014; 
  Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021,  n.  2021/2085  del
Consiglio  che  istituisce  l'impresa  comune  KDT  JU  (Key  Digital
Technologies Joint Undertaking - Impresa comune); 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241  che  istituisce  una
struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  procedure  amministrativo  -
contabili per la gestione delle risorse di cui ai  commi  da  1037  a
1050, nonche' le modalita'  di  rendicontazione  della  gestione  del
Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - RGS, sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito  sistema
informatico; 
  Visto l'art. 1, il comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 (Tabella B) che individua il Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy quale  amministrazione  titolare  dell'investimento
2.2 della misura 4 istruzione e ricerca, componente 2  dalla  ricerca
all'impresa,  del  PNRR,  cui  e'   associato   il   target   europeo
dell'aggiudicazione di 205 progetti al T4 2025; 
  Visto che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  6
agosto 2021 (Tabella A), assegna al Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy euro 200.000.000,00 per l'attuazione  dell'investimento
2.2; 
  Visto il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed  integrazioni
che prevede che «Le singole amministrazioni  inviano,  attraverso  le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui  all'art.  1,
comma 1043, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le
indicazioni   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al fine di assicurare l'effettiva  tracciabilita'  dei  pagamenti  da
parte delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta ad un solo sistema informativo, non puo' essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al  decreto  del  Ministero  delle
economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  ottobre  2021,  n.  25  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e
altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del  principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del  31  dicembre  2021,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del
14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni  tecniche  per
la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',  finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la  circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del  decreto-legge  n.
80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la  circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza  tecnica  per  le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e   controllo   delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari  -  Chiarimenti  in  relazione  al   riferimento   alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la  circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista  la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,   recante   «Controllo   di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita'
ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.  Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle  risorse  del
PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la  circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  recante  «Circolare  delle
procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista la  circolare  dell'11  agosto  2022,  n.  30  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Procedure di  controllo
e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare  del  13  ottobre  2022,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Aggiornamento  guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare  del  17  ottobre  2022,  n.  34  del  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze -   RGS,   recante   «Linee   guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni  per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Ritenuto pertanto opportuno emanare il presente atto per  stabilire
le norme  e  i  principi  di  riferimento  degli  avvisi  integrativi
nazionali di questo Ministero, che saranno  adottati  con  i  decreti
direttoriali a firma congiunta di cui al successivo art. 13, comma 5,
nonche' la distribuzione, tra le citate  imprese  comuni  di  cui  ai
regolamenti (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio e 19  novembre
2021, n. 2085 del Consiglio, delle  risorse  assegnate  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy pari ad euro 200.000.000,00, di cui
alla Tabella A, allegata al decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  del  6  agosto  2021   e   successive   modificazioni
ed integrazioni, missione 4, componente  2,  tipologia  investimento,
intervento 2.2 -  Partenariati  per  la  ricerca  e  l'innovazione  -
Horizon Europe; 
  Dato atto che, per poter partecipare ai singoli  bandi  integrativi
nazionali di cui al precedente paragrafo, dovranno necessariamente  e
preliminarmente essere presentate le proposte progettuali in adesione
al  bando  transnazionale  congiunto,  c.d.  «bando  europeo»,  della
corrispondente partnership europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Amministrazioni  centrali  titolari  di  interventi   PNRR»:
Ministeri e strutture della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
responsabili  dell'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti
(ossia delle misure) previsti nel PNRR; 
    b)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    c) «Collaborazione  effettiva»:  collaborazione  tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i  soggettidefiniscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    d) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    e) «Contratto di rete»: contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter,
del  decreto-legge  10  febbraio   2009,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    f) «Innovative SMEs» o  «PMI  innovative»:  le  imprese,  di  cui
all'art 4,  comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito in legge 24 marzo 2015,  n.  33,  iscritte  nella  sezione
speciale del registro delle imprese previsto dall'art.  4,  comma  2,
del medesimo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
    g) «Istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione  o  impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; 
    h) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita'  attribuito  alle
proposte progettuali presentate a  valere  sul  programma  quadro  di
ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le
soglie di valutazione stabilite nel programma, ma che non hanno avuto
la possibilita' di essere  finanziate  a  causa  della  dotazione  di
bilancio insufficiente e che, tuttavia,  potrebbero  beneficiare  del
sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea
o nazionali; 
    i) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale; 
    l) «Ministero»: Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    m)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione  e  ricerca;  inclusione  e
coesione; salute); 
    n) «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste
dal piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 
    o) «NextGenerationEU»: strumento temporaneo  per  la  ripresa  da
oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare
i danni economici e  sociali  immediati  causati  dalla  pandemia  di
coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde,  digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future; 
    p) «Organismo di ricerca»: entita'  (ad  esempio,  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    q) «Orizzonte  Europa  (Horizon  Europe)»:  programma  quadro  di
ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695; 
    r) «Partenariato europeo»: iniziativa in cui l'Unione europea, le
autorita'   nazionali   e/o   il   settore   privato   si   impegnano
congiuntamente a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un programma
di attivita' di ricerca e innovazione; 
    s) «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)»:  piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea
ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; 
    t)  «Principio  DNSH»:   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo»,  definito  all'articolo17  regolamento  UE  2020/852;
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a
tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241; 
    u) «Progetti  marchio  di  eccellenza»:  progetti  di  ricerca  e
sviluppo delle imprese italiane presentati  a  valere  sul  programma
quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte europa» che hanno ricevuto
il marchio di qualita' che ne attesta  il  superamento  di  tutte  le
soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per  mancanza
di un'adeguata copertura finanziaria; 
    v) «Progetto o intervento»: insieme di  attivita'  e/o  procedure
selezionato e finanziato  nell'ambito  di  una  misura  del  piano  e
identificato  attraverso  un  codice  unico  di  progetto  (CUP).  Il
progetto  contribuisce  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della
Missione e rappresenta la principale entita' del  monitoraggio  quale
unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica; 
    z)  «Regolamento  GBER»:  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    aa)  «Rendicontazione  dei   milestone   e   target»:   attivita'
finalizzata a fornire elementi comprovanti  il  raggiungimento  degli
obiettivi del piano (milestone e target,  UE  e  nazionali).  Non  e'
necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    bb)  «Rendicontazione  delle  spese»:  attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    cc)  «Ricerca  industriale»:  ricerca  pianificata   o   indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti.  Essa  comprendela  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    dd)  «SME  (Small  Medium  Enterprises) -  PMI   (Piccole   medie
impese)»:  le  piccole  e   medie   imprese   come   definite   dalla
raccomandazione UE 2003/361/CE della Commissione europea,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del  20/05/2003  e
nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014, nonche' nel decreto-legge 3/2015,  convertito  in
legge n. 33/2015; 
    ee)    «Soggetto     attuatore»:     responsabile     dell'avvio,
dell'attuazione  e  della  funzionalita'  dell'intervento/progetto  a
titolarita' finanziato  dal  PNRR,  che  corrisponde  alla  Direzione
generale delle tecnologie  delle  telecomunicazioni  e  la  sicurezza
informatica ed alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    ff)  «Soggetto  beneficiario»:  soggetto   richiedente   che   ha
presentato la domanda di partecipazione  al  bando  transnazionale  e
che, a seguito di valutazione istruttoria positiva, sia stato ammesso
all'erogazione delle agevolazioni; 
    gg) «Soggetto gestore»: rete temporanea imprese (RTI) alla  quale
e' stato affidato, con convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021
tra il Ministero dello sviluppo economico -  Direzione  generale  per
gli incentivi alle imprese e la Banca del Mezzogiorno - Medio credito
centrale S.p.a., in qualita' di capofila  dell'RTI,  il  servizio  di
assistenza  e   supporto   per   l'espletamento   degli   adempimenti
tecnico-amministrativi  e  istruttori  connessi   alla   concessione,
all'erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni  a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di  rilevanza  strategica
attivati nell'ambito del fondo per la crescita  sostenibile,  di  cui
all'art. 23, comma 2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e  al
decreto 8  marzo  2013  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  n.  113  del  16
maggio 2013; 
    hh) «Start-up innovative»: le imprese, di cui all'art. 25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge  17
dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del 9 registro
delle imprese  disciplinato  dall'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012; 
    ii)   «Sviluppo   sperimentale»:   acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    ll) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.