Art. 10 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto: 
    a) imprese che esercitano le attivita' di cui all'art.  2195  del
codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane  di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  imprese   agro-industriali   che   svolgono   prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) imprese che esercitano attivita' ausiliarie di cui  al  n.  5)
dell'art. 2195 del codice civile in favore delle imprese di cui  alle
lettere a) e b); 
    d) Centri di ricerca. 
  1-bis. Limitatamente  alla  partnership  Innovative  SMEs,  possono
beneficiare delle agevolazioni altresi' i seguenti soggetti: 
    a) le PMI, le  PMI  Innovative  e  le  Start-up  Innovative  come
definite all'art. 1, comma 1; 
    b) gli organismi di ricerca, come definiti all'art. 1,  comma  1,
purche' sia presente almeno uno dei soggetti  di  cui  al  precedente
punto a); 
    c) le  grandi  imprese,  purche'  sia  presente  almeno  uno  dei
soggetti di cui al precedente punto a). 
  2. I soggetti di cui al comma 1 e comma  1-bis  possono  presentare
progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In
ogni caso, i progetti devono essere realizzati  mediante  il  ricorso
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme
contrattuali  di  collaborazione  devono  configurare  una   concreta
collaborazione che sia stabile e coerente rispetto  all'articolazione
delle attivita', espressamente  finalizzata  alla  realizzazione  del
progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1 e
di cui alle lettera a) e c) del comma 1-bis, del  soggetto  capofila,
che agisce in veste di  mandatario  dei  partecipanti  attraverso  il
conferimento, da parte dei medesimi, con atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza  per
tutti i rapporti con il Ministero; 
    d) gli obblighi e gli impegni delle parti. 
  3. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  1-bis  e  2,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese. I soggetti non residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  un'unita'
locale nel territorio nazionale; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f) avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale; 
    g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi' come individuata nel regolamento GBER. 
  4. Alla data di  presentazione  della  domanda,  gli  organismi  di
ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma
giuridica, tutti i requisiti di cui  al  comma  3,  ad  eccezione  di
quello di cui alla lettera c). 
  5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente
articolo: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con
sentenza  definitiva  o   decreto   penale   di   condanna   divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta
progettuale; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.