Art. 11 Progetti ammissibili 1. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere stati previamente sottoposti alla partnership e selezionati nel bando transnazionale congiunto dalla partnership; b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale. La procedura di selezione comprende l'impegno che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 ed individuato con il codice 022, rappresenti almeno il 60% del costo totale dell'investimento, nonche' l'impegno che il contributo digitale dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del medesimo regolamento ed individuato con il codice 009-bis, rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852; d) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita' progettuali, di: I) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; (1) II) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (2) ; III) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (3) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (4) ; IV) attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; e) riguardare attivita' conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 10, commi 1, 1-bis e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; g) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; i) avere una durata non superiore a trentasei mesi; l) prevedere, qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il cinque per cento in tutti gli altri casi; m) garantire l'assenza del relativo finanziamento a valere sul dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento). 2. Il Ministero esclude dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco: 05: estrazione di carbone (esclusa torba); 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07: estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b - attivita' estrattiva); 24.46: trattamento dei combustibili nucleari; 09: attivita' di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 3. Il Ministero non finanziera' le attivita' escluse dal fondo InvestEU, ai sensi dell'Allegato V, punto B del regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 523. 4. Gli obiettivi della procedura selettiva saranno coerenti con l'art. 4 del regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 e la scheda di dettaglio della missione-componente del PNRR. 5. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle imprese italiane, il Ministero si riserva la facolta' di verificarne l'effettiva sostenibilita'. (1) Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). (2) Se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. (3) L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. (4) L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.