Art. 11 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a)  essere  stati  previamente  sottoposti  alla  partnership   e
selezionati nel bando transnazionale congiunto dalla partnership; 
    b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e  alla
transizione digitale. La procedura di selezione  comprende  l'impegno
che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia
di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241  ed  individuato
con il codice  022,  rappresenti  almeno  il  60%  del  costo  totale
dell'investimento,  nonche'  l'impegno  che  il  contributo  digitale
dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del
medesimo  regolamento  ed  individuato   con   il   codice   009-bis,
rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; 
    c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852; 
    d) essere conformi agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare un  danno  significativo»  (Comunicazione
della Commissione europea 2021/C58/01)  ed  assenza,  nella  proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
      I) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; (1) 
      II) attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni  di
gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento (2) ; 
      III)   attivita'   connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori  (3)  e agli impianti di trattamento meccanico biologico
(4) ; 
      IV) attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; 
    e)  riguardare  attivita'  conformi  alla  pertinente   normativa
ambientale dell'UE e nazionale; 
    f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art.  10,  commi  1,
1-bis e 2, nell'ambito di una o  piu'  delle  proprie  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale; 
    g) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non  oltre
3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di  avvio  del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni  dalla  stessa
data di avvio,  una  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione  della
misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
    i) avere una durata non superiore a trentasei mesi; 
    l) prevedere, qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  cinque
per cento in tutti gli altri casi; 
    m) garantire l'assenza del relativo finanziamento  a  valere  sul
dispositivo e/o su altri  programmi  dell'Unione  o  nazionali  (c.d.
assenza del doppio finanziamento). 
  2.  Il  Ministero  esclude  dai  finanziamenti  i  seguenti  codici
Nace/Ateco: 
    05: estrazione di carbone (esclusa torba); 
    06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 
    07:  estrazione  di  minerali  metalliferi,  08.9  estrazione  di
minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b -
attivita' estrattiva); 
    24.46: trattamento dei combustibili nucleari; 
    09: attivita' di supporto all'estrazione di  petrolio  e  di  gas
naturale; 
    19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio; 
    35.2: produzione di gas; distribuzione  di  combustibili  gassosi
mediante condotte; 
    38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 
    38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 
  3. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  fondo
InvestEU, ai sensi dell'Allegato V, punto B del regolamento  (UE)  24
marzo 2021, n. 523. 
  4. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 e la scheda di
dettaglio della missione-componente del PNRR. 
  5. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'. 

(1) Ad eccezione dei progetti  previsti  nell'ambito  della  presente
    misura riguardanti la produzione  di  energia  elettrica  e/o  di
    calore  a  partire  dal  gas  naturale,  come  pure  le  relative
    infrastrutture  di  trasmissione/trasporto  e  distribuzione  che
    utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
    all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
    principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). 

(2) Se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas
    a  effetto  serra  previste  che  non   sono   significativamente
    inferiori  ai  pertinenti  parametri  di   riferimento,   occorre
    spiegarne   il   motivo.   I   parametri   di   riferimento   per
    l'assegnazione gratuita di quote per le attivita'  che  rientrano
    nell'ambito di applicazione del sistema di scambio  di  quote  di
    emissioni sono  stabiliti  nel  regolamento  di  esecuzione  (UE)
    2021/447 della Commissione. 

(3)  L'esclusione non si applica  alle  azioni  previste  nell'ambito
    dalla presente  misura  in  impianti  esclusivamente  adibiti  al
    trattamento di  rifiuti  pericolosi  non  riciclabili,  ne'  agli
    impianti esistenti quando tali azioni sono  intese  ad  aumentare
    l'efficienza energetica,  catturare  i  gas  di  scarico  per  lo
    stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da  residui  di
    combustione,  purche'  tali  azioni  nell'ambito  della  presente
    misura non determinino un aumento della capacita' di  trattamento
    dei rifiuti dell'impianto o un'estensione  della  sua  durata  di
    vita; sono fornite prove a livello di impianto. 

(4) L'esclusione non si applica alle azioni previste  dalla  presente
    misura  negli  impianti  di   trattamento   meccanico   biologico
    esistenti  quando  tali   azioni   sono   intese   ad   aumentare
    l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio
    dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio
    e nella digestione anaerobica di rifiuti organici,  purche'  tali
    azioni nell'ambito  della  presente  misura  non  determinino  un
    aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti  dell'impianto
    o un'estensione della sua durata di vita; sono  fornite  prove  a
    livello di impianto.