Art. 12 Spese e costi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi: a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore; c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013, in linea con quanto previsto all'art. 54, lettera c) del regolamento (UE) 1060/2021 che rimanda all'art. 53.3 lett. c) del medesimo regolamento, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge n. 121/2021, in riferimento alla definizione della percentuale del tasso forfettario; e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto attuatore deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile e informatizzata, atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale. 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA. 4. Nella stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA e' un costo non ammissibile. Il costo e' comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti. Inoltre, l'IVA dovra' essere puntualmente tracciata per ogni progetto nei relativi sistemi informativi.