Art. 12 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi: 
    a) al personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di
ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale
ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi  del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
    b) agli strumenti ed alle attrezzature  di  nuova  fabbricazione,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il  progetto
di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di  utilizzo
sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono  ammissibili  solo
le quote di ammortamento fiscali ordinarie  relative  al  periodo  di
svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in  cui  gli
strumenti e le attrezzature, o parte  di  essi,  per  caratteristiche
d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o  inferiore  alla
durata del progetto, i  relativi  costi  possono  essere  interamente
rendicontati,  previa  attestazione  del  responsabile  tecnico   del
progetto e positiva valutazione del soggetto gestore; 
    c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e
disseminazione dei risultati, calcolate  su  base  forfettaria  nella
misura del venticinque per cento dei costi  diretti  ammissibili  del
progetto, secondo  quanto  stabilito  dall'art.  20  del  regolamento
delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art.  29  del  regolamento  (UE)  n.
1290/2013, in linea con quanto previsto all'art. 54, lettera  c)  del
regolamento (UE) 1060/2021 che rimanda all'art.  53.3  lett.  c)  del
medesimo regolamento,  come  richiamato  dall'art.  10  comma  4  del
decreto-legge n. 121/2021,  in  riferimento  alla  definizione  della
percentuale del tasso forfettario; 
    e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento
(UE) 1303/2013, il soggetto attuatore deve dotarsi di un  sistema  di
contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione  contabile  e
informatizzata, atta a tenere separate tutte le transazioni  relative
al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti  nell'ambito  delle
attivita'   di   sviluppo   sperimentale   devono   essere   rilevati
separatamente da quelli  sostenuti  nell'ambito  delle  attivita'  di
ricerca industriale. 
  3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a euro 500,00 al netto di IVA. 
  4. Nella stima dei costi  progettuali,  l'importo  dell'IVA  e'  un
costo non ammissibile. Il costo e' comprensivo di IVA nel  solo  caso
in  cui  tale  imposta  non  sia  trasferibile  e  recuperabile   dal
beneficiario, ad eccezione dei  beneficiari  soggetti  ad  un  regime
forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve
dimostrare,  con  apposita  autodichiarazione  firmata   dal   legale
rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive  esenti.
Inoltre, l'IVA dovra' essere puntualmente tracciata per ogni progetto
nei relativi sistemi informativi.