Art. 3 Clean Energy Transition Partnershisp 1. Al fine di sostenere progetti per promuovere ed accelerare la transizione energetica verso l'energia pulita, riducendo cosi' l'utilizzo delle energie inquinanti ricavate da fonti di carbone e permettendo all'Europa di diventare il primo continente ad impatto climatico zero, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo euro 16.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto. 2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilita' internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando. 3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche che saranno specificate nel bando europeo. 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art. 25-quater e dall'art. 4 del regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) ricerca industriale: I) 50% per le imprese di grande dimensione; II) 60% per le medie imprese; III) 70% per le piccole imprese; IV) 50% per le Universita' e gli organismi di ricerca. b) sviluppo sperimentale: I) 25% per le imprese di grande dimensione; II) 35% per le medie imprese; III) 45% per le piccole imprese; IV) 25% per le Universita' e gli organismi di ricerca; fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.