Art. 5 
 
                   Euro High Performance Computing 
 
  1. Per sostenere progetti che contribuiscano a  creare  nell'Unione
un sistema sicuro e connesso  di  infrastrutture  di  dati,  servizi,
calcolo  quantistico   e   supercalcolo   nella   prospettiva   della
elaborazione elettronica di elevata prestazione,  sono  destinati  al
cofinanziamento dei  progetti  selezionati  nei  bandi  europei  euro
43.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma  2  del
presente decreto. 
  2. Si rinvia ai bandi europei, gia' emanati o di futura emanazione,
per  la  determinazione  delle  ulteriori  regole  di   eleggibilita'
internazionale e al  decreto  direttoriale  congiunto  per  ulteriori
specifiche sul bando. 
  3. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici  e  alle
tematiche previsti nei bandi europei. 
  4.  In  riferimento  al  finanziamento  dei  progetti   selezionati
nell'ambito  dei  bandi  europei  gia'  emanati  antecedentemente  al
predetto decreto, si rinvia all'art.  2,  comma  4,  lettera  b)  del
presente decreto. 
  5. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie  di  notifica  individuali  stabilite
rispettivamente dall'art. 25, art. 25-bis, art. 25-quater  e  art.  4
del regolamento GBER ed in raccordo con  ciascun  intervento  emanato
dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla  spesa,
per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari
al 50%, fino  ad  un  massimo  di  euro  2.000.000,00  per  progetto,
indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.