Art. 5 Euro High Performance Computing 1. Per sostenere progetti che contribuiscano a creare nell'Unione un sistema sicuro e connesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo nella prospettiva della elaborazione elettronica di elevata prestazione, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nei bandi europei euro 43.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto. 2. Si rinvia ai bandi europei, gia' emanati o di futura emanazione, per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilita' internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando. 3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nei bandi europei. 4. In riferimento al finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei gia' emanati antecedentemente al predetto decreto, si rinvia all'art. 2, comma 4, lettera b) del presente decreto. 5. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'art. 25, art. 25-bis, art. 25-quater e art. 4 del regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.