Art. 8 
 
                Sustainable Blue Economy Partnership 
 
  1. Per sostenere  progetti  che  contribuiscano  al  raggiungimento
della neutralita' climatica e di un'economia blu e  sostenibile,  con
particolare riguardo  alla  tutela  dei  mari,  degli  oceani,  della
biodiversita' e dello sfruttamento delle risorse  ambientali  marine,
sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel  bando
europeo euro 16.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.  2,
comma 2 del presente decreto. 
  2.  Si  rinvia  ai  bandi  europei  a  partire  dal  2023  per   la
determinazione delle ulteriori regole di eleggibilita' internazionale
e al decreto direttoriale  congiunto  per  ulteriori  specifiche  sul
bando. 
  3. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici  e  alle
tematiche previsti nel bando. 
  4. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art.  25-quater
e dall'art. 4  del  regolamento  GBER  ed  in  raccordo  con  ciascun
intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma  del  contributo
diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei  costi  e  delle
spese ammissibili articolata come segue: 
    a) ricerca industriale: 
      I) 50% per le imprese di grande dimensione; 
      II) 60% per le medie imprese; 
      III) 70% per le piccole imprese; 
      IV) 50% per le Universita' e gli organismi di ricerca. 
    b) sviluppo sperimentale: 
      I) 25% per le imprese di grande dimensione; 
      II) 35% per le medie imprese; 
      III) 45% per le piccole imprese; 
      IV) 25% per le Universita' e gli organismi di ricerca; 
  fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro
800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti
italiani.