Art. 8 Sustainable Blue Economy Partnership 1. Per sostenere progetti che contribuiscano al raggiungimento della neutralita' climatica e di un'economia blu e sostenibile, con particolare riguardo alla tutela dei mari, degli oceani, della biodiversita' e dello sfruttamento delle risorse ambientali marine, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo euro 16.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto. 2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilita' internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando. 3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nel bando. 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art. 25-quater e dall'art. 4 del regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) ricerca industriale: I) 50% per le imprese di grande dimensione; II) 60% per le medie imprese; III) 70% per le piccole imprese; IV) 50% per le Universita' e gli organismi di ricerca. b) sviluppo sperimentale: I) 25% per le imprese di grande dimensione; II) 35% per le medie imprese; III) 45% per le piccole imprese; IV) 25% per le Universita' e gli organismi di ricerca; fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.