Art. 3
1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:
a) gli atti normativi e i decreti attuativi di disposizioni
normative;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da
specifiche disposizioni;
e) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione
di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per
i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza;
f) i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi
alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti
istituzionali in ambito europeo ed internazionale.
2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti
compresi nelle materie delegate.