Art. 3 
 
  1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: 
    a) gli atti normativi  e  i  decreti  attuativi  di  disposizioni
normative; 
    b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
    c)   l'individuazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
    d) le nomine, le designazioni  ed  atti  analoghi  attribuiti  da
specifiche disposizioni; 
    e) gli atti e i provvedimenti che implichino  una  determinazione
di particolare importanza politica, amministrativa o economica e  per
i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; 
    f) i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi
alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti
istituzionali in ambito europeo ed internazionale. 
  2. Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi nelle materie delegate.