IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13,
«Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il
Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della commissione per la
garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989,
ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per
rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione
statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente
comma»;
Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del
1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel
Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i criteri
da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono
approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di
approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3
del medesimo articolo;
Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del
1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;
Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989,
relativo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto
nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018, recante «Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del
14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022
registrato dalla Corte dei conti con visto n. 961 del 21 aprile 2022,
con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per
il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico
nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata
l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»;
Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del 16 dicembre
2020 con la quale sono stati approvati:
il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 -
Aggiornamento 2021-2022»;
l'elenco delle rilevazioni rientranti nel «Programma statistico
nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022» che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui
all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo elenco
dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il
triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022» per i quali la mancata
fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;
Preso atto che, con la precitata delibera del 16 dicembre 2020, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato altresi' mandato all'ISTAT di «aggiornare il PSN nelle sue
diverse parti inserendo eventuali modifiche ed aggiustamenti non
sostanziali che si rendessero necessari nel corso dell'attivita' di
ulteriore verifica da parte degli uffici»;
Visto il parere della Conferenza unificata del 25 marzo 2021,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica del 15 marzo 2021;
Visto il parere n. 315 del 16 settembre 2021 con il quale il
Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere
favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 -
Aggiornamento 2021-2022, fornendo altresi' alcune prescrizioni ai
sensi dell'art. 58, par.3, lettera c) del regolamento UE 2016/679;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 90 del
22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14
marzo 2022;
Vista la nota prot. n. 783922 del 30 marzo 2022 con la quale
l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la
pubblica amministrazione, ai fini della sua approvazione, il
Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022 di
cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica del 16 dicembre 2020 e la
documentazione ad esso inerente;
Vista la nota del Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la
pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, prot. n. 860 del 12
luglio 2022, con la quale e' stato trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno
del primo Consiglio dei ministri utile, lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante «Programma statistico nazionale
2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo e, in particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera h) e i);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione
del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e' approvato il «Programma statistico
nazionale per il triennio 2020-2022- Aggiornamento 2021-2022» unito
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai
relativi allegati, di seguito elencati:
a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per
esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo -
allegato 1;
b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2020-2022 -
Aggiornamento 2021-2022 che comportano obbligo di risposta da parte
dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322» - allegato 2;
c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la cui
mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989
(art. 13 comma 3-ter decreto legislativo n. 322/1989) e correlato
Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2020-2022 -
Aggiornamento 2021-2022 per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2021» - allegato
3;
d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente
sospesi», contenente l'Elenco dei lavori statistici che trattano dati
personali momentaneamente sospesi - allegato 4.