Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2023 e
fino al 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg.ne n. 207