Art. 2 Criteri di compensazione 1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra i ricavi registrati nel primo trimestre degli esercizi finanziari 2019 e 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% delle stesse risorse di cui all'art. 1, comma 1. Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 2. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'attribuzione di risorse di cui al comma 1 e' determinata in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022, oltre ad avere come limite un importo non superiore all'8% delle risorse di cui all'art. 1, comma 1. 3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui all'art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti e' proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria. 4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati contabili o, se del caso, presenti nel bilancio civilistico per il 2022 depositato presso il registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, e' tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, nel caso il pagamento sia gia' stato effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non e' stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte della compensazione ai sensi del periodo precedente, l'impresa decade dal diritto alla compensazione e l'intero importo eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato. 5. La compensazione non e' erogabile a sostegno delle imprese la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e a quelle che hanno attivato la partita IVA dopo questa medesima data. La compensazione non prende in considerazione costi cessanti, minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali, costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della emergenza sanitaria ed esclude gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro di quest'ultimo danno.