Art. 2 
 
                      Criteri di compensazione 
 
  1. Le risorse disponibili, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  sono
attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima  pari  al
40% della differenza positiva  tra  i  ricavi  registrati  nel  primo
trimestre degli esercizi finanziari 2019  e  2022  e,  comunque,  nel
limite massimo dell'8% delle stesse risorse di cui all'art. 1,  comma
1. Le risultanze contabili sono  esclusivamente  quelle  riferite  ai
servizi di trasporto non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di
cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 
  2. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°  gennaio
2019, l'attribuzione di risorse di cui al comma 1 e'  determinata  in
misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel primo trimestre
2022, oltre ad avere come limite  un  importo  non  superiore  all'8%
delle risorse di cui all'art. 1, comma 1. 
  3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui  all'art.
3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano  inferiori  alla
somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo  da
erogare alle imprese richiedenti  e'  proporzionalmente  ridotto  per
ciascuna impresa beneficiaria. 
  4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o  abbia  percepito
una compensazione in eccedenza, accertata dai dati  contabili  o,  se
del caso, presenti nel bilancio civilistico per  il  2022  depositato
presso il registro delle imprese, rispetto  a  quanto  attestato  dal
legale rappresentante nella domanda, e' tenuta a comunicare, entro il
30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e, nel caso il pagamento sia gia' stato  effettuato,  a
restituire all'erario  dello  Stato  la  compensazione  eventualmente
ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito
dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo  periodo,  che  tale
comunicazione non e' stata effettuata o che l'impresa non restituisce
la  parte  della  compensazione  ai  sensi  del  periodo  precedente,
l'impresa decade dal diritto alla compensazione  e  l'intero  importo
eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato. 
  5. La compensazione non e' erogabile a sostegno  delle  imprese  la
cui attivita' risulti cessata alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e a quelle che hanno attivato la
partita IVA dopo questa medesima data. La compensazione non prende in
considerazione costi cessanti, minori costi  di  esercizio  derivanti
dagli  ammortizzatori  sociali,   costi   aggiuntivi   sostenuti   in
conseguenza  della  emergenza  sanitaria  ed  esclude   gli   importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro di quest'ultimo danno.