Art. 3 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1.  Le  fasi   procedimentali,   unitamente   alle   modalita'   di
presentazione  delle  domande,  sono  disciplinate  con  decreto  del
direttore generale per la sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto  da
adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante  legale
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
sono  attestati  gli  importi  risultanti  dal  bilancio   consuntivo
depositato per il 2019 o, se del caso, che  non  vi  sia  obbligo  di
deposito del predetto bilancio, dalle scritture contabili  registrate
relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019,  nonche'
una dichiarazione dello  stesso  rappresentante  legale  dell'impresa
relativa agli importi registrati nelle scritture  contabili  relative
al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022.