Art. 3 Fasi procedimentali 1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati gli importi risultanti dal bilancio consuntivo depositato per il 2019 o, se del caso, che non vi sia obbligo di deposito del predetto bilancio, dalle scritture contabili registrate relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019, nonche' una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi registrati nelle scritture contabili relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022.