Art. 5 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre  il  termine  previsto  dalla  vigente  disciplina  europea
relativa agli aiuti di Stato  «Quadro  temporaneo  di  crisi  per  le
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  in  seguito
all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e compatibili
con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo  3,  lettera
b), del TFUE. 
  2. Le misure temporanee di  aiuto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente  alle
disposizioni di cui alla vigente disciplina del regime relativo  agli
aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto  di
Stato a sostegno  dell'economia  in  seguito  all'aggressione  contro
l'Ucraina da parte della Russia».