Art. 5 Cumulabilita' degli aiuti 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla vigente disciplina europea relativa agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla vigente disciplina del regime relativo agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia».