Art. 6 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere,  in  via  di  autotutela,  con  la  revoca  del   relativo
provvedimento di accoglimento delle domande prodotte  e  disporre  in
ordine  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  del
contributo concesso,  anche  quando  si  accerti  il  cumulo  di  cui
all'art. 5 o, in esito  alle  verifiche  effettuate,  emergano  gravi
irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte
dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente  articolo
sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia'  previste
a legislazione vigente.