Art. 6 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento delle domande prodotte e disporre in ordine al versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5 o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente.