Art. 3 
 
  1. Lo Stato Maggiore della difesa e'  autorizzato  ad  adottare  le
procedure piu' rapide  per  assicurare  la  tempestiva  consegna  dei
mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
 
    Roma, 31 gennaio 23023 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              Crosetto 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023 
Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1