Art. 3 1. Lo Stato Maggiore della difesa e' autorizzato ad adottare le procedure piu' rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 31 gennaio 23023 Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023 Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1