Art. 4
Tipologie di interventi
1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali
per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi
per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalita'
specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in
loco e delle tipologie di interventi piu' efficaci, nonche' in
applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7 del
presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della
sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere
effettuati in tal senso interventi che prevedano, a titolo
esemplificativo:
a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di
«zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di
traffic calming per mitigare le differenze di velocita' esistenti tra
pedoni e traffico motorizzato;
b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali
semaforizzati ed altri interventi similari;
c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;
d) aumento della visibilita' degli attraversamenti pedonali,
anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Gli interventi devono essere improntati a criteri di
sistematicita', coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi
specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione
della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.
3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera d) sono
ammessi a condizioni di aver dimostrato il completo utilizzo dei
fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera a) del Codice
della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni
caso il costo degli interventi di cui al citato punto d) non puo'
superare il 30 per cento del programma complessivo.