Art. 6
Presentazione programma di interventi
1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente:
a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento
selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio,
dalle quali risulti la capacita' dell'intervento di contrastare e
risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo
stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;
b) scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalita'
riferita ai pedoni;
c) prospetto di copertura della spesa complessiva.
2. Il Ministero, al fine di uniformare le attivita' di
presentazione del programma, invia ai comuni il fac-simile dei
modelli di cui al comma che precede.
3. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla
ricezione ed il comune, entro i successivi trenta giorni, procede
all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo
dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica
al Ministero.
4. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo
schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati
i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attivita'
amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti
negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi
prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione,
della disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e regionali di
monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'.
5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con
le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata
approvazione con delibera entro centocinquanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato e' revocato e
si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in
bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni
possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o piu' comuni a
copertura di ulteriori interventi.