IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea,  a  sostegno
della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea,
del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani
per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 final); 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in
particolare,  la  Missione  2,  Componente  2,   Investimento   4.3 -
«Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2021/2106  della  Commissione
europea del  28  settembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento  (CE)  n.  401/2009  e  il  regolamento  (UE)   2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Vista  la  direttiva  2019/944/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2,  3,
comma 1, e 4; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 57; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha  ridenominato
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo,
tra  l'altro,  le  competenze  in  materia  di   approvazione   della
disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale,  dei
criteri  per  l'incentivazione  dell'energia   elettrica   da   fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e  di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure  in
materia di combustibili alternativi e relative reti  e  strutture  di
distribuzione per la ricarica dei  veicoli  elettrici,  nonche'  ogni
altra competenza gia' a qualunque  titolo  esercitata  dal  Ministero
dello sviluppo economico fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela  dei  consumatori
utenti, in collaborazione con il Ministero dello  sviluppo  economico
medesimo, e di regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  nei
settori energetici; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero
della transizione ecologica»  in  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  2030
(di  seguito  PNIEC),  predisposto  dall'Italia  in  attuazione   del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2018,  trasmesso  alla  Commissione  europea  il  31
dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030  e
le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti
rinnovabili), efficienza energetica,  sicurezza  energetica,  mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; 
  Vista la comunicazione Commissione europea al  Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la societa'  e  al
Comitato delle regioni COM (2016) 501  final,  del  20  luglio  2016,
recante «Una strategia europea per la mobilita' a bassa emissione»; 
  Vista la comunicazione  COM  (2020)  789  final  della  Commissione
europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico  e
sociale europeo e al Comitato delle regioni,  del  9  dicembre  2020,
avente a oggetto  la  «Strategia  per  una  mobilita'  sostenibile  e
intelligente»; 
  Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato  ai  sensi  dell'art.
17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che
definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»); 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C  58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione  del  principio  "non
arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del  regolamento   sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visti  gli  Operational  arrangements  siglati  dalla   Commissione
europea e dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  data  22
dicembre 2021; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014  e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)  n.
966/2012; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione europea; 
  Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d),  del  citato  regolamento
(UE) 2021/241 che, in materia di tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri  beneficiari
del dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  di  raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del  destinatario
dei fondi o  appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  3,  punto  6,  della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  EURATOM)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C  174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9  febbraio  2022,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure del  PNRR  in  materia  di  disabilita'»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale
prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto l'art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il
quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare: 
    a)  l'art.  2,  comma  6-bis,  il   quale   stabilisce   che   le
amministrazioni centrali titolari di interventi del  PNRR  assicurano
che, in sede di  definizione  delle  procedure  di  attuazione  degli
interventi del Piano, almeno il 40%  delle  risorse  territorialmente
allocabili, anche attraverso  bandi,  indipendentemente  dalla  fonte
finanziaria  di  provenienza,  sia   destinato   alle   regioni   del
mezzogiorno,  salve  le  specifiche  allocazioni  territoriali   gia'
previste nel PNRR; 
    b) l'art. 6, che  ha  istituito,  presso  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  un  ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale  generale,
denominato  Servizio  centrale  per   il   PNRR,   con   compiti   di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR; 
    c) l'art. 8, il quale  stabilisce  che  ciascuna  amministrazione
centrale  titolare  di  interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche'  al  loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo; 
    d) l'art. 9, comma 2, in base al quale,  al  fine  di  assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  le
amministrazioni titolari  degli  interventi  «possono  avvalersi  del
supporto tecnico-operativo di societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica, rispettivamente, statale, regionale  e  locale  e  da  enti
vigilati»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare,  l'art.  11,  comma  2-bis,  ai  sensi  del  quale,  con
riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma  1  del
medesimo  articolo,  «Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del
2021,  ai  sensi  del  quale  «per  il  Ministero  della  transizione
ecologica l'unita' di missione  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e'  limitata  fino
al completamento del PNRR e comunque fino al  31  dicembre  2026,  e'
articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un  massimo  di  sei
uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in  favore  di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel  PNRR
e ai corrispondenti milestone  e  target  che,  per  la  misura  M2C2
Investimento  4.3,  assegna  al  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Considerati i  principi  trasversali  per  l'attuazione  del  PNRR,
quali,  tra  l'altro,  il  principio  del  contributo   all'obiettivo
climatico e  digitale  (c.d.  tagging),  l'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e
il principio di parita' di genere in relazione agli  articoli  2,  3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) del 26  novembre  2020,  n.  63,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale»  e,   in
particolare,  l'art.  25,  comma  2,  che,  al  fine  di   assicurare
l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, prevede l'apposizione del codice  identificativo  di
gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, che disciplina le  «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l'art. 14, comma
1, lettera g), secondo cui, in attuazione della  misura  Missione  2,
Componente  2,   Investimento   4.3   «Infrastrutture   di   ricarica
elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica (gia' Ministro della transizione ecologica) sono
definiti criteri e modalita' per la concessione di benefici  a  fondo
perduto a favore di nuove  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici fast e ultrafast,  anche  dotate  di  sistemi  di  accumulo
integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti  al
fine di consentire  al  settore  una  rapida  transizione  verso  una
mobilita'   sostenibile,   nonche'    misure    di    efficientamento
amministrativo, garantendo il  necessario  coordinamento  del  quadro
incentivante complessivo per  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  di
ricarica dei veicoli elettrici; 
  Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul  territorio
nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast, al fine
di favorire la diffusione della mobilita' elettrica, con  particolare
riguardo alla lunga percorrenza, e che  tale  finalita'  possa  esser
perseguita  attraverso  la  predisposizione  di  lotti  e   perimetri
amministrativi  che  consentano  di   individuare   una   complessiva
distribuzione uniforme, che  tenga  anche  conto  delle  esigenze  in
termini di volume di traffico; 
  Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione  verde  e
Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile), Investimento  4.3  (Infrastrutture  di
ricarica elettrica) del PNRR e' prevista la realizzazione e l'entrata
in funzione di: 
    1) almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici
in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A  o  super
veloci); 
    2)  almeno  13.755  stazioni  di  ricarica  rapida  per   veicoli
elettrici in zone urbane da almeno  90  kW  (nel  seguito  TIPO  B  o
veloci); 
    3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura  sperimentale
e stoccaggio di energia; 
  Considerato che la  tipologia  tecnologica  oggetto  di  contributo
comprende  interventi  diversi  in  termini  di   caratteristiche   e
modalita' di funzionamento per i clienti finali, in quanto: 
    a) le infrastrutture di ricarica super veloci  hanno  connessioni
in media tensione e servono potenze  elevate  al  fine  di  garantire
ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza; 
    b) le infrastrutture di  ricarica  veloci  hanno  connessioni  in
bassa tensione e  hanno  la  finalita'  di  garantire  operazioni  di
ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilita' cittadina  e
con potenze inferiori; 
    c)  le  infrastrutture  di  ricarica  pilota  con   impianti   di
stoccaggio hanno la funzione di sperimentare  l'interazione  ottimale
con la rete elettrica. Dunque, al contrario  delle  precedenti,  sono
deputate anche alla sosta medio-lunga in  grado  di  fornire  servizi
ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo
fasi di carica e scarica delle batterie; 
  Ritenuto opportuno, in considerazione  delle  diverse  peculiarita'
nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei  criteri  di
selezione,  adottare  un  apposito  decreto  per  ciascun   tipo   di
infrastruttura di ricarica sopra elencato; 
  Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, al bando  per
la realizzazione di infrastrutture di  ricarica  super  veloce  sulle
superstrade con l'obiettivo di: 
    a) ottenere una copertura omogenea del territorio; 
    b)  massimizzare  il  ricorso  a  stazioni  di  rifornimento   di
carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti,  al  fine  di
evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle
connessioni alla rete elettrica gia' presenti; 
    c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza; 
  Considerata l'opportunita' di definire  criteri  in  linea  con  la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla
realizzazione di un'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi,
che abroga la direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  (Regolamento  AFIR)  di  cui  alla   comunicazione   della
Commissione europea COM(2021) 559 final, del 14 luglio 2021, la quale
prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare una  stazione  di
ricarica ogni 60 km in ogni direzione di marcia; 
  Considerata la nota prot. n. 13169 del 2 maggio 2022, con la  quale
il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica,  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per  la
competitivita' e l'efficienza energetica del medesimo  Ministero,  ha
trasmesso il documento di sintesi dell'analisi tecnica di definizione
degli ambiti e del numero  minimo  di  infrastrutture  necessarie  in
ciascuno di essi, nonche' la nota prot. n. 355 del 4 gennaio 2023 con
la quale si e' confermata la coerenza dell'impianto della misura  con
la dimensione del mercato di riferimento e l'esigenza  di  liquidita'
delle procedure di gara,  con  esiti  di  efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie a disposizione ai  fini  del  raggiungimento  del
target numerico di colonnine da installare; 
  Ritenuto  di  provvedere  alle  predette  finalita'  definendo  una
ripartizione delle 7500 stazioni di ricarica in ambiti regionali  con
lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a  circa
20x20 chilometri, all'interno dei quali individuare una distribuzione
che tenga conto: 
    a)  del  livello  minimo  di  infrastrutture  di   ricarica   per
chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme; 
    b) del numero di stazioni di servizio di carburanti  tradizionali
presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l'utilizzo; 
    c)  della  necessita'  di  garantire  che  almeno  il  40%  delle
infrastrutture di ricarica sia realizzato nel Sud Italia; 
  Considerato il supporto tecnico che la societa' Ricerca sul sistema
energetico - RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica  nella  stima  dei  costi  delle  infrastrutture
pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei  dati  di
costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione  per
le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia; 
  Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di  costo  che
compongono l'investimento, parametrando le  spese  di  connessione  e
progettazione in funzione di quelle relative alle  infrastrutture  di
ricarica; 
  Ritenuto congruo, sulla base  delle  risultanze  dell'attivita'  di
supporto svolta da RSE S.p.a., stimare  il  valore  unitario  per  le
infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro; 
  Considerati gli esiti  della  consultazione  pubblica  delle  parti
interessate e degli  stakeholder  sulla  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica  elettrica»,  del  PNRR,
avviata  il  20  maggio  2022  con  comunicazione  avvenuta   tramite
pubblicazione sul portale web del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022; 
  Visti, in particolare, gli obblighi di assicurare il  conseguimento
di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
e nello specifico: 
    a) la  milestone  M2C2-27,  in  scadenza  al  T2  2023:  notifica
dell'aggiudicazione  di  (tutti  gli)   appalti   pubblici   per   la
costruzione  di  2.500  stazioni  di  ricarica  rapida  per   veicoli
elettrici lungo le superstrade [freeways]  e  almeno  4.000  in  zone
urbane (tutti i comuni). Il progetto puo' includere anche stazioni di
ricarica pilota con stoccaggio di energia; 
    b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4  2024:  aggiudicazione
degli appalti  per  la  costruzione  di  5000  stazioni  di  ricarica
ultrafast per veicoli elettrici lungo  le  superstrade  [freeways]  e
almeno 9755 in  zone  urbane  (tutti  i  comuni).  Il  progetto  puo'
includere  anche  stazioni  di  ricarica  pilota  con  stoccaggio  di
energia; 
    c) il target M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione
di almeno 2500 stazioni di  ricarica  rapida  per  veicoli  elettrici
lungo le superstrade [freeways] da almeno 175 kW; 
    d) Il target M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione
di 7500 stazioni di ricarica ultrafast di TIPO A lungo le superstrade
[freeways] da  almeno  175  kW.  Il  progetto  puo'  includere  anche
stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia; 
  Considerato che l'allegato 1 agli Operational arrangements  associa
ai citati milestonee target i seguenti meccanismi di verifica: 
    M2C2-27  e  M2C2-28:  documento  di   sintesi   che   giustifichi
debitamente  come  il  traguardo   (compresi   tutti   gli   elementi
costitutivi)  sia  stato  conseguito  in  modo  soddisfacente.   Tale
documento include in allegato le seguenti prove documentali: a) copia
della notifica  di  aggiudicazione  dell'appalto  b)  estratto  delle
sezioni pertinenti delle specifiche tecniche del progetto comprovanti
l'allineamento con la descrizione del  CID  dell'investimento  e  del
target intermedio; 
    M2C2-  29  e  M2C2-30:  documento  esplicativo  che   giustifichi
debitamente il modo in cui l'obiettivo e'  stato  raggiunto  in  modo
soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti  prove
documentali: a) elenco dei certificati  di  completamento  rilasciati
conformemente alla legislazione nazionale vigente; b) relazione di un
ingegnere indipendente approvata dal ministero  competente,  compresa
la giustificazione che le specifiche  tecniche  del  progetto  o  dei
progetti  siano  allineate  alla  descrizione   dell'investimento   e
dell'obiettivo del CID; 
  Visto  che,  per  raggiungere  i  predetti  milestone   e   target,
considerando  i  costi  tipici  rilevati  e  il  contributo   massimo
ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista,
e' necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro  per
la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle  risorse
di  cui   alla   Missione   2,   Componente   2,   Investimento   4.3
«Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a  741.320.000
euro; 
  Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi
finalizzati al raggiungimento delle altre milestone e target previste
nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3; 
  Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie  e
al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara
nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda  di
servizi  di  ricarica  elettrica  degli  autoveicoli,  e'  necessario
ripartire  le  predette   risorse   destinate   esclusivamente   alle
infrastrutture di TIPO A sulle tre  annualita'  secondo  la  seguente
cadenza:  2023,  149.352.660  euro;  2024,  143.017.650  euro;  2025,
67.573.440 euro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  29  novembre
2021, n. 492, che ha istituito  l'Unita'  di  missione  per  il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies,  comma
1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 202,
n. 21, recante «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  29  ottobre
2021, n.  25,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi  e  altre  procedure  di
attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  30  dicembre
2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  31  dicembre
2021, n. 33, recante «Nota di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione   dei   progetti   PNRR -   Addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
18 gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  n.  80  del
2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  24  gennaio
2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Servizi di assistenza tecnica  per  le  amministrazioni  titolari  di
interventi e soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio
2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione  dei  sistemi
di gestione e controllo delle amministrazioni  centrali  titolari  di
interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022,
n. 21, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e
Piano nazionale per gli investimenti complementari -  Chiarimenti  in
relazione al riferimento alla  disciplina  nazionale  in  materia  di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022,
n. 27, recante «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -
Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio  2022,
n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile
dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita'  speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile  sugli  atti  di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022,
n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  dell'11  agosto
2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione  delle
misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  13  ottobre
2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per  il  rispetto
del principio di non arrecare danno significativo  all'ambiente  (cd.
DNSH)»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  17  ottobre
2022,  n.   34,   recante   «Linee   guida   metodologiche   per   la
rendicontazione degli indicatori comuni per  il  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  9  novembre
2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  luglio  2022  e
art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e  verifiche
in itinere ed ex post»; 
  Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR - Indicazioni e  trasmissione  format  per  l'attuazione  delle
misure»; 
  Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR  -  Politica  antifrode,  conflitto  di  interessi   e   doppio
finanziamento -  Indicazioni  nelle  attivita'   di   selezione   dei
progetti»; 
  Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica,  conformita'
al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione  europea,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare: 
    a) l'art. 1, comma 1,  lettera  c),  che  prevede  l'applicazione
specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente; 
    b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»; 
    c)  l'art.  36-bis,  rubricato  «Aiuti  agli   investimenti   per
infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al  pubblico
per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»; 
  Considerato che risultano rispettate  le  condizioni  previste  dal
combinato disposto dei citati articoli 4  e  36-bis  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 e, in particolare, verificato che: 
    a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art.
36-bis, comma 3; 
    b) e' rispettato il  limite  di  aiuto  previsto  ad  uno  stesso
beneficiario di cui all'art. 36-bis, comma 5; 
    c) e' rispettato il limite di 150  milioni  di  euro  l'anno  per
segmento tecnologico,  qui  identificato  con  le  infrastrutture  su
superstrada, e quello di 15 milioni di euro per impresa per progetto,
di cui all'art. 4; 
    d) gli aiuti sono concessi  esclusivamente  per  la  costruzione,
l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di
rifornimento accessibili al pubblico che forniscono  un  accesso  non
discriminatorio agli utenti, anche  in  relazione  alle  tariffe,  ai
metodi di  autenticazione  e  di  pagamento  e  ad  altri  termini  e
condizioni d'uso (art. 36-bis, comma 6); 
    e) e' necessario implementare una misura di aiuto a favore  delle
infrastrutture di ricarica poiche' i  veicoli  elettrici  a  batteria
oggi  presenti  in  Italia  rappresentano  meno  del  2%  del  numero
complessivo di veicoli della  stessa  categoria  immatricolati  nello
Stato membro interessato (art. 36-bis, comma 8); 
    f)  l'intensita'  di  aiuto  non  supera  il  40  %   dei   costi
ammissibili. 
  Ritenuto quindi,  per  il  presente  aiuto,  di  procedere  con  la
comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Vista la nota prot. n. 0106909 del 5 settembre 2022 della Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo del Dipartimento  dell'unita'  di  missione  per  il  Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con la quale  e'  stata  espressa  la  positiva
valutazione circa la coerenza programmatica e  conformita'  normativa
al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  nonche'  le
seguenti: 
    a)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica; 
    b) «soggetto gestore»: soggetto  incaricato  delle  attivita'  di
supporto tecnico-operativo per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione
della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3  «Infrastrutture  di
ricarica elettrica», del PNRR; 
    c) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione europea, che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    d) «ambito»: l'ambito regionale definito all'allegato 2; 
    e) «lotto»: il perimetro amministrativo  di  area  pari  a  circa
20x20 km di cui all'allegato 2; 
    f) «stazioni di  rifornimento  di  carburanti  tradizionali»:  le
stazioni ove sono  ubicati  impianti  di  distribuzione  di  benzina,
gasolio, GPL  e  metano  non  appartenenti  alla  rete  autostradale,
iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui  all'art.  1,  comma
100, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
    g) «superstrade»: le strade extraurbane principali e  secondarie,
come definite all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285; 
    h) «parcheggio esistente»:  l'area  impermeabilizzata,  esistente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dedicata  alla
sosta di autovetture e che risulta sempre  aperta  e  accessibile  al
pubblico per la sosta; 
    i) «impresa»: l'impresa  di  qualsiasi  dimensione,  operante  in
tutti i settori; 
    l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese; 
    m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»:  le  imprese  e
gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di  cui  al  presente
decreto e tenuti all'avvio, all'attuazione e alla messa  in  funzione
dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima; 
    n) «infrastrutture di ricarica»: l'infrastruttura di cui all'art.
2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 257 del  2016,
ubicata su superstrade al di fuori dei centri urbani, ovvero  in  uno
spazio a destra, per ciascun senso di  marcia,  avente  distanza  non
superiore a 500 metri dal limite della superstrada; 
    o) «stazione di ricarica»: la stazione di cui all'art.  2,  comma
1, lettera e-quater), del decreto legislativo n. 257 del 2016.