Art. 2 
 
Presentazione delle domande di  autorizzazione  alla  sperimentazione
                               clinica 
 
  1. La domanda, di cui all'art. 1, comma 1, predisposta  secondo  le
disposizioni del decreto del Ministro della salute 21  dicembre  2007
richiamato in premessa e della determinazione  dell'Agenzia  italiana
del farmaco (di seguito AIFA) 7 gennaio 2013, n. 1, e' presentata dal
promotore della sperimentazione clinica all'AIFA e al comitato  etico
territoriale  o  a  valenza  nazionale  (di  seguito   per   brevita'
«CET/CEN»),  competente  a  livello  nazionale  per  tutti  i  centri
sperimentali inclusi nella domanda, cosi' come individuato  ai  sensi
del successivo comma 3, sulla base di un modello unico pubblicato sul
sito istituzionale dell'AIFA. 
  2. Il promotore presenta la domanda di  autorizzazione  di  cui  al
comma 1 esclusivamente  tramite  l'OsSC,  caricando  la  ricevuta  di
pagamento  della  tariffa  unica  di  cui  al  decreto  ministeriale,
previsto dall'art. 2, comma 5,  della  legge  n.  3  del  2018  e  la
documentazione di cui alla determina AIFA 7 gennaio 2013, n.  1.  Non
e'  consentito  subordinare  l'avvio  e  la  prosecuzione   dell'iter
regolatorio di  valutazione  della  domanda  di  autorizzazione  alla
presentazione da  parte  del  promotore  della  medesima  domanda  di
autorizzazione e della relativa documentazione allegata in altre sedi
o  Portali  diversi  dall'OsSC.  Attraverso  l'OsSC  la  domanda   di
autorizzazione  e  la  relativa   documentazione   sono   disponibili
contemporaneamente all'AIFA e al CET/CEN. 
  3. Nella domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica  di
cui  al  comma  1  viene  indicato  il  CET/CEN  competente  per   la
valutazione etica di cui all'art. 7 del regolamento e tutti i  centri
sperimentali nei quali verra' condotta la sperimentazione clinica. Il
medesimo comitato etico coordinatore individuato per l'autorizzazione
alla sperimentazione clinica non puo'  essere  modificato  nel  corso
della conduzione della sperimentazione clinica ed e' incaricato della
valutazione anche degli eventuali successivi emendamenti. 
  4. E' facolta' del promotore presentare la documentazione  relativa
alla domanda  di  autorizzazione  in  lingua  italiana  o  in  lingua
inglese,  fatta  eccezione  per  la  sinossi  del  protocollo  e   la
documentazione rivolta al paziente, che dovranno essere presentate in
lingua italiana. 
  5. La documentazione  relativa  alla  parte  II  della  domanda  di
autorizzazione, di  cui  all'art.  7  del  regolamento,  puo'  essere
presentata secondo  i  modelli  UE  raccolti  nelle  Clinical  Trials
Guidelines EudraLex (Volume 10), o  quelli  definiti  dal  Centro  di
coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici (di seguito Centro di coordinamento). 
  6.  Il  promotore  puo'  avviare  la  sperimentazione   clinica   o
implementare l'emendamento sostanziale solo qualora  l'AIFA  non  gli
abbia comunicato tramite OsSC obiezioni motivate entro il termine  di
cui al successivo art. 3, dopo aver ottenuto il parere favorevole  da
parte del CET/CEN competente reso sugli aspetti compresi nella  parte
II di cui all'art. 7 del regolamento, nonche' dopo la  sottoscrizione
del contratto con il rappresentante legale o suo delegato del  centro
sperimentale, di cui al successivo comma 7. Resta ferma la necessita'
dell'autorizzazione  espressa  alla  sperimentazione  clinica  e   ai
relativi emendamenti sostanziali da parte di AIFA nei  casi  indicati
dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 
  7. Il contratto tra il promotore  e  il  centro  sperimentale  deve
essere  sottoscritto  entro  il  termine  massimo   di sette   giorni
dall'autorizzazione della sperimentazione clinica da parte  dell'AIFA
o dalla scadenza del termine per  l'adozione  della  stessa  e  dalla
comunicazione del parere  favorevole  da  parte  del  CET/CEN,  fermo
restando che se la stipula e' avvenuta  precedentemente,  l'efficacia
del contratto e' comunque subordinata ai provvedimenti favorevoli  da
parte dell'AIFA e del CET/CEN competente. 
  8. Gli emendamenti notificati,  nonche'  quelli  relativi  ai  soli
aspetti di cui all'art. 7 del regolamento, sono  presentati,  per  il
tramite dell'OsSC, esclusivamente al CET/CEN. 
  9. Per le sperimentazioni in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, nel caso in cui il  precedente  comitato  etico
coordinatore non possa continuare a  svolgere  le  proprie  funzioni,
oppure in tutti i casi in  cui  il  CET/CEN  competente  inizialmente
individuato ai sensi dei precedenti  commi  1  e  2  non  possa  piu'
svolgere le proprie funzioni, e' onere del promotore  individuare  il
comitato etico  competente,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di autorizzazione del primo emendamento sostanziale.