Art. 3
Attivita' di valutazione
1. Le attivita' di validazione amministrativa e di valutazione
scientifica delle domande di autorizzazione sono gestite tramite
l'OsSC.
2. La valutazione della domanda di autorizzazione e' suddivisa in
due parti, definite, rispettivamente parte I e parte II. La
valutazione della parte I delle domande di autorizzazione attiene
agli aspetti di cui all'art. 6 del regolamento. La valutazione della
parte II delle domande di autorizzazione attiene agli aspetti di cui
all'art. 7 del regolamento.
3. L'AIFA effettua la valutazione per gli aspetti della parte I, di
cui all'art. 6 del regolamento, nei termini stabiliti dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. A tal fine l'AIFA ed il CET/CEN
interagiscono tramite l'OsSC. Per tutte le sperimentazioni cliniche
di Fase I, l'AIFA si avvale della valutazione tecnico-scientifica
dell'Istituto superiore di sanita' e del parere espresso dalla
Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
4. Il CET/CEN verifica la completezza della domanda per quanto
attiene alla documentazione relativa agli aspetti di cui all'art. 7
del regolamento e, entro i termini indicati al successivo comma 5,
decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione
presentata dal promotore nella forma prescritta in conformita' a
quanto previsto dal presente decreto, e' tenuto a completare la
valutazione degli aspetti relativi alla parte II della domanda di
autorizzazione, di cui all'art. 7 del richiamato regolamento, nonche'
degli aspetti relativi al protocollo di studio, compresi nella parte
I della relazione di valutazione.
5. Il termine per la valutazione da parte del CET/CEN delle domande
di autorizzazione alla sperimentazione clinica e' di sessanta giorni.
Il termine per la valutazione delle domande di autorizzazione agli
emendamenti sostanziali e' di trentacinque giorni; la valutazione da
parte del CET/CEN non puo' essere iniziata prima della sottomissione
formale della domanda di autorizzazione nella forma prescritta.
6. Entro i termini di cui al comma 5 del presente articolo, il
CET/CEN puo' richiedere al promotore, per motivi debitamente
giustificati e una sola volta, informazioni aggiuntive ovvero
comunicare al promotore eventuali obiezioni motivate. Il promotore,
entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta,
e' tenuto a fornire le informazioni aggiuntive ovvero a modificare il
contenuto della domanda di autorizzazione. In questo caso il termine
di cui al comma 5 del presente articolo e' sospeso fino alla data di
acquisizione delle informazioni o modifiche richieste.
7. Ove il promotore non fornisca le informazioni aggiuntive ovvero
le modifiche entro il termine di cui al comma 5, la domanda si
considera decaduta.
8. Non e' ammessa proroga ai termini per la valutazione delle
domande di autorizzazione da parte dei CET/CEN, salvo quanto previsto
per le sperimentazioni su terapie geniche, terapie cellulari
somatiche, nonche' per tutti i medicinali che contengano organismi
geneticamente modificati, per le quali si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211.
9. Il parere del CET/CEN competente e' unico, valido su tutto il
territorio nazionale e vincolante per tutti i centri sperimentali
inclusi nella domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica
e ai successivi emendamenti sostanziali. Il parere viene inserito
nell'OsSC entro i tre giorni lavorativi dall'adozione dello stesso.
10. In caso di diniego da parte dell'AIFA o di parere unico non
favorevole da parte del CET/CEN, il promotore puo' ripresentare
domanda, una volta risolte le obiezioni ricevute. Qualora il
promotore ritenga di modificare gli elementi della sperimentazione,
recependo le motivazioni che hanno determinato il parere unico non
favorevole, o qualora intenda presentare una nuova domanda relativa
alla stessa sperimentazione, modificata in una o piu' parti, potra'
presentare la nuova domanda solo al medesimo comitato che ha espresso
il richiamato parere unico non favorevole, corredata del medesimo
parere.