Art. 4 Interazioni e cooperazione tra autorita' competenti e comitati etici 1. I CET/CEN possono richiedere il supporto del Centro di coordinamento per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'art. 7 del regolamento. La richiesta deve pervenire in via preventiva in modo da consentire una valutazione entro i termini di cui al precedente art. 3, con le modalita' individuate dal Centro di coordinamento e pubblicate sul sito istituzionale dell'AIFA. La richiesta di supporto e consulenza al Centro di coordinamento non comporta sospensione dei termini. 2. Il Centro di coordinamento valuta la pertinenza delle richieste di supporto ai fini dell'accettazione delle stesse e ne da' tempestiva comunicazione al comitato etico richiedente. 3. A seguito dell'avvio della sperimentazione clinica, l'AIFA puo' consultare il CET/CEN per la valutazione delle comunicazioni da parte del promotore relative agli aspetti di sicurezza della sperimentazione, nonche' per le informazioni di cui all'art. 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento. 4. I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche e dei relativi emendamenti di iniziativa dell'AIFA sono tempestivamente comunicati al CET/CEN competente e comunque notificati entro tre giorni lavorativi tramite l'OsSC. 5. Il CET/CEN comunica tempestivamente ad AIFA, e comunque notifica entro tre giorni lavorativi tramite l'OsSC, eventuali provvedimenti adottati in relazione a sperimentazioni cliniche in corso, approvate ai sensi della direttiva 2001/20/CE. 6. L'AIFA interagisce con le Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'Agenzia europea dei medicinali, anche per il tramite dell'apposita sezione di Eudravigilance, per gli aspetti relativi alla sicurezza delle sperimentazioni cliniche.