Art. 5 
 
                            Tariffa unica 
 
  1. Per le  sperimentazioni  di  cui  al  presente  decreto  trovano
applicazione le disposizioni in materia di  tariffa  unica  stabilite
dal decreto del Ministro della salute di cui  all'art.  2,  comma  5,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3.