Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Le domande di autorizzazione di sperimentazioni cliniche ed
emendamenti sostanziali a sperimentazioni cliniche sui medicinali per
le quali la procedura di valutazione risulti gia' avviata alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sia gia' stato rilasciato
il parere favorevole da parte del comitato etico coordinatore, si
intendono approvate dai comitati etici degli altri centri
partecipanti (comitati etici satellite) in assenza di un formale
provvedimento sfavorevole, entro i termini di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 211 del 2003, abrogato per effetto
dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 2, commi 5 e 7,
della legge n. 3 del 2018.
2. Le domande di autorizzazione di sperimentazioni cliniche ed
emendamenti sostanziali a sperimentazioni cliniche sui medicinali per
le quali siano scaduti i termini di valutazione di cui all'abrogato
art. 7 del decreto legislativo n. 211/2003 in assenza di un formale
provvedimento e per cui sia gia' stato rilasciato il parere
favorevole da parte del comitato etico coordinatore, si intendono
approvate dai comitati etici satellite, a far data dall'entrata in
vigore del presente decreto, salvo notifica all'AIFA dell'esito della
valutazione tramite l'OsSC entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.