Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 8  febbraio
2013, citato in premessa. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 gennaio 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 266