Art. 2 
 
Criteri  per  il  riparto  delle  competenze   tra   comitati   etici
  territoriali e comitati etici a valenza nazionale. 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto,
negli ambiti attribuiti alla competenza dei  CEN,  i  comitati  etici
territoriali possono svolgere funzioni diverse dalla  valutazione  di
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso  umano,  di  indagini
cliniche  sui  dispositivi   medici   e   di   studi   osservazionali
farmacologici, in caso di richiesta da parte dei centri clinici. 
  2. La valutazione di sperimentazioni cliniche  sui  medicinali  per
uso umano, di indagini cliniche sui dispositivi  medici  e  di  studi
osservazionali farmacologici in  ambito  pediatrico  che  coinvolgano
prodotti medicinali  di  terapia  avanzata  sono  di  competenza  del
comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche  relative  a
terapie avanzate.