Art. 5
Organizzazione
1. Ciascun comitato etico deve adottare, conformemente alla
normativa vigente indicata in premessa e alle disposizioni del
presente decreto, nonche' agli eventuali atti di indirizzo
predisposti dal Centro di coordinamento, un regolamento che dettagli
compiti, modalita' di funzionamento e regole di comportamento dei
componenti e dell'Ufficio di segreteria tecnico-scientifica, unica
struttura tecnica deputata all'attivita' di istruttoria, validazione,
gestione e archiviazione della documentazione relativa alle
sperimentazioni cliniche/studi. Laddove siano presenti piu' CET
nell'ambito di un territorio regionale, si rinvia a quanto prescritto
all'art. 3, comma 8, del presente decreto.
2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, il comitato etico e' dotato di un
Ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata in possesso di
risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate al numero di studi
gestiti, nonche' delle infrastrutture necessarie ad assicurare il
collegamento alle banche dati nazionali e internazionali. Il
referente per il Clinical trials information system (CTIS) e'
nominato tra i componenti della segreteria.
3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente e un
componente che lo sostituisce in caso di assenza, secondo le
procedure definite nel regolamento del comitato stesso. I membri dei
comitati etici non possono delegare le proprie funzioni e non possono
essere componenti di piu' CET o CEN contemporaneamente.
4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalita'
di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario
per la validita' della seduta, che comunque deve essere superiore
alla meta' dei componenti; le decisioni sono assunte dalla
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parita',
prevale il voto del presidente.
5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili la propria
composizione, il proprio regolamento, i tempi previsti per la
valutazione delle sperimentazioni proposte, nel rispetto dei tempi
massimi previsti dalla normativa vigente, gli oneri previsti a carico
degli sponsor degli studi clinici diversi dalle sperimentazioni
cliniche e relative modifiche sostanziali per la valutazione degli
stessi, i calendari e gli esiti delle riunioni, fermo restando il
rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e di tutela
brevettuale. Non e' obbligatoria la pubblicazione degli esiti
relativi alle sperimentazioni cliniche secondo il regolamento (UE) n.
536/2014, ove siano stati caricati nel CTIS.
6. La documentazione relativa all'attivita' del comitato etico e'
archiviata a cura dell'Ufficio di segreteria tecnico-scientifica e
resa disponibile per il periodo previsto dalle norme in vigore, anche
ai fini delle attivita' di vigilanza svolte, nell'ambito delle
rispettive competenze, dal Ministero della salute, dall'AIFA e dal
Centro di coordinamento e dei controlli dell'Unione europea.