Art. 7 
 
                          Aspetti economici 
 
  1. L'importo del gettone di presenza  per  la  partecipazione  alle
sedute del comitato etico  e  l'eventuale  rimborso  delle  spese  di
viaggio sono definiti dal decreto ministeriale  di  cui  all'art.  2,
comma 5, della legge n. 3 del 2018. Le regioni e le Province autonome
di  Trento  e   Bolzano,   anche   previo   accordo   interregionale,
stabiliscono l'importo delle  tariffe  a  carico  del  promotore  per
l'assolvimento dei compiti demandati  al  comitato  etico  differenti
dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui  all'art.  2  del
regolamento (UE) n. 536/2014 e modifiche  sostanziali.  Tali  tariffe
sono pubblicate sul sito del comitato etico, insieme  alle  modalita'
per il versamento. Non e' consentito esigere oneri aggiuntivi per  la
valutazione delle sperimentazioni cliniche  rispetto  a  quanto  gia'
previsto dal decreto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 3 del
2018. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in misura tale  da
garantire la completa copertura delle spese connesse  alle  attivita'
di competenza dei comitati etici differenti dalla  valutazione  delle
sperimentazioni cliniche e degli studi, nonche' i  relativi  oneri  a
carico degli uffici di segreteria di cui all'art. 5, comma 2. 
  3. Il controllo  della  gestione  del  fondo  e  del  bilancio  del
comitato etico territoriale e' di competenza della  regione  o  della
provincia autonoma.