Art. 7
Aspetti economici
1. L'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del comitato etico e l'eventuale rimborso delle spese di
viaggio sono definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 2,
comma 5, della legge n. 3 del 2018. Le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale,
stabiliscono l'importo delle tariffe a carico del promotore per
l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti
dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del
regolamento (UE) n. 536/2014 e modifiche sostanziali. Tali tariffe
sono pubblicate sul sito del comitato etico, insieme alle modalita'
per il versamento. Non e' consentito esigere oneri aggiuntivi per la
valutazione delle sperimentazioni cliniche rispetto a quanto gia'
previsto dal decreto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 3 del
2018.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in misura tale da
garantire la completa copertura delle spese connesse alle attivita'
di competenza dei comitati etici differenti dalla valutazione delle
sperimentazioni cliniche e degli studi, nonche' i relativi oneri a
carico degli uffici di segreteria di cui all'art. 5, comma 2.
3. Il controllo della gestione del fondo e del bilancio del
comitato etico territoriale e' di competenza della regione o della
provincia autonoma.