Art. 7 Aspetti economici 1. L'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sono definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 3 del 2018. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 e modifiche sostanziali. Tali tariffe sono pubblicate sul sito del comitato etico, insieme alle modalita' per il versamento. Non e' consentito esigere oneri aggiuntivi per la valutazione delle sperimentazioni cliniche rispetto a quanto gia' previsto dal decreto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 3 del 2018. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse alle attivita' di competenza dei comitati etici differenti dalla valutazione delle sperimentazioni cliniche e degli studi, nonche' i relativi oneri a carico degli uffici di segreteria di cui all'art. 5, comma 2. 3. Il controllo della gestione del fondo e del bilancio del comitato etico territoriale e' di competenza della regione o della provincia autonoma.