Art. 10 
 
              Beneficiari e presentazione delle domande 
                          di finanziamento 
 
  1.  Possono  accedere  alla  concessione  dei   finanziamenti   gli
apicoltori  in  regola  con  gli  obblighi   di   identificazione   e
registrazione degli alveari ai sensi delle  vigenti  disposizioni  in
materia, nonche' le forme associate, i cui soci risultino  in  regola
con le medesime norme e gli organismi specializzati nella ricerca nel
settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalita' individuate
dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6. 
  2.  I   soggetti   interessati   devono   presentare   domanda   di
finanziamento   entro   il   termine   fissato   con    provvedimento
dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15  marzo  di
ogni  anno,  utilizzando  i  modelli  predisposti   dagli   Organismi
pagatori. 
  3. La domanda di finanziamento e'  indirizzata  all'amministrazione
che ha emanato il bando di partecipazione  o  all'Organismo  pagatore
competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.