Art. 10 Beneficiari e presentazione delle domande di finanziamento 1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme e gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalita' individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6. 2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori. 3. La domanda di finanziamento e' indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.