Art. 11 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. L'attivita' di controllo e' svolta,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del regolamento (UE) n.
2116/2021, secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art.
7 ed e' esercitata dall'Organismo pagatore, che puo' coordinarsi  con
le amministrazioni  interessate  anche  tramite  convenzioni;  per  i
controlli amministrativi deve  essere  costituito  un  fascicolo  per
singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12. 
  2. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo,  secondo
le specifiche del manuale di cui all'art.  7.  I  controlli  per  gli
interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere  effettuati  sia
negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli
apiari di destinazione. 
  3.  Laddove  alcuni  beneficiari  ottengano  aiuti  in  almeno  tre
esercizi del Programma,  nell'arco  della  programmazione  2023-2027,
ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta. 
  4. Qualora siano accertati casi di frode  o  di  negligenza  grave,
fatta salva  l'applicazione  di  sanzioni  penali,  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 59, 72  e  79  del  regolamento  (UE)  n.
2116/2021.