Art. 11 Controlli e sanzioni 1. L'attivita' di controllo e' svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed e' esercitata dall'Organismo pagatore, che puo' coordinarsi con le amministrazioni interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12. 2. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione. 3. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta. 4. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del regolamento (UE) n. 2116/2021.